Assicurazione obbligatoria eventi catastrofali, cos’è e come funziona?

Editor

Aggiornato: 14/03/2025, 02:44 pm

Giulia Adonopoulos
editor

Editing di

Nota della redazione: Forbes Advisor potrebbe guadagnare una commissione sulle vendite realizzate dai partner grazie ai link contenuti in questa pagina. Le opinioni e le valutazioni dei nostri redattori non sono in alcun modo influenzate da tali accordi commerciali.

Questo articolo è stato revisionato da Gianluca Sposato, avvocato patrimonialista e giurista italiano, specializzato in diritto delle assicurazioni per il risarcimento del danno alla persona, diritto ereditario e diritto immobiliare. Scopri di più: sposatolaw.it/studio-legale-sposato/avv-gianluca-sposato

L’Italia è tra i paesi europei più esposti al rischio sismico e di dissesto idrogeologico. Secondo l’ultimo rapporto sul dissesto idrogeologico dell’ISPRA (Istituto Superiore di Ricerca Ambientale), il 93,9% dei comuni italiani è vulnerabile a frane, alluvioni o erosione costiera. Stando ai dati, nel contesto attuale oltre 84.000 industrie e servizi si trovano in aree ad alta e molto alta pericolosità da frana, con circa 220.000 lavoratori a rischio. Inoltre, gli addetti esposti al pericolo di inondazione sono oltre 640.000, pari al 13,4% del totale.

Per arginare questa emergenza, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo obbligo per le aziende, successivamente prorogato, che entro il 31 marzo 2025 sono tenute a stipulare una polizza assicurativa contro i danni causati da eventi catastrofali.

In questa guida analizzeremo i dettagli della novità prevista dal 2025: quali tipi di aziende sono interessate dall’obbligo, quali danni sono coperti dalle polizze obbligatorie e quali eventi catastrofici rientrano nella protezione assicurativa? Consideriamo inoltre i pro, i contro e i limiti di questa normativa.

Eventi catastrofali: obbligo di assicurazione per le imprese

Dal 31 marzo 2025 quasi tutte le aziende italiane sono obbligate a stipulare un’assicurazione contro i rischi connessi alle calamità naturali ed eventi catastrofali, come previsto dal decreto 30 gennaio 2025, n. 18.

L’obbligo riguarda terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature iscritti a bilancio e sarà applicabile a tutte le imprese con sede legale o organizzazione stabile in Italia.

La misura, contenuta nell’articolo 1 della Manovra 2024, mira a coprire i danni causati da diverse categorie di calamità naturali ed eventi catastrofali.

Tuttavia, fa notare Gianluca Sposato, avvocato patrimonialista ed esperto nel diritto delle assicurazioni, “la normativa rischia di lasciare scontenti sia gli assicuratori che i soggetti verso cui è rivolta, tenuto conto che tale obbligo non garantirà una copertura assicurativa piena, ma proporzionata all’entità del premio corrisposto ed entità del rischio assunto dall’assicuratore.

Questo significa che a fronte dell’assolvimento dell’obbligo imposto dal Legislatore, l’imprenditore danneggiato, a seguito di calamità naturali, difficilmente potrà vedersi restituire un importo che possa coprire tutti i danni subìti, ma solo un importo simbolico”.

Polizza eventi catastrofali: per chi è obbligatoria?

L’assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali protegge le imprese italiane dai danni causati da eventi catastrofali come alluvioni, terremoti, frane e altri.

Oltre agli eventi catastrofali coperti dalla polizza obbligatoria, le disposizioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy individuano le attività interessate dall’obbligo, ovvero:

  • Imprese iscritte al Registro delle imprese con sede legale in Italia
  • Imprese iscritte al Registro delle imprese con stabile organizzazione sul territorio nazionale.

Rientrano tra le attività soggette all’obbligo di sottoscrivere l’assicurazione contro gli eventi catastrofali le imprese configurate nei seguenti modi:

  • Imprese individuali
  • Società di persone (ossia a responsabilità illimitata, come le società semplici o in nome collettivo)
  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.).

Per tutte queste tipologie di attività l’obbligo dell’assicurazione eventi catastrofali (cosiddetta polizza Cat Nat) è in vigore dal 31 marzo 2025. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, la scadenza è stata posticipata: dovranno munirsi dell’assicurazione catastrofi naturali obbligatoria entro il 31 dicembre 2025.

L’obbligo non riguarda invece gli imprenditori agricoli, così come definiti dall’articolo 2135 del Codice civile. Per questa categoria l’assicurazione contro gli eventi catastrofali è uno strumento facoltativo: la scelta di tutelarsi rimane a discrezione degli imprenditori.

Polizza eventi catastrofali obbligatoria: come funziona per le aziende?

Veniamo ora a come funziona un’assicurazione contro gli eventi catastrofali. Va premesso che alle aziende è garantita la libertà di scegliere la compagnia assicurativa con la quale stipulare la polizza, a patto che copra i beni e gli eventi individuati dalla normativa, che approfondiamo di seguito.

Cosa copre l'assicurazione eventi catastrofali

Attualmente, la copertura prevista dalla normativa è circoscritta ai danni diretti subiti dai beni materiali delle imprese a causa di eventi calamitosi o catastrofali riconosciuti dalla legge. Tra questi beni, ovvero tra le cosiddette “immobilizzazioni materiali”, identificate dall’articolo 2424 del Codice Civile (che disciplina la redazione del bilancio aziendale), rientrano:

  • Terreni e fabbricati: edifici e proprietà immobiliari in uso per le attività aziendali
  • Impianti e macchinari: apparecchiature e infrastrutture utilizzate per la produzione e gestione operativa dell’impresa
  • Attrezzature industriali e commerciali: strumenti e attrezzature impiegati per le operazioni industriali o di vendita.

Le polizze assicurative, dunque, devono obbligatoriamente coprire i beni materiali iscritti a bilancio dai danni causati da eventi calamitosi e catastrofali. Ad ogni modo, le aziende possono scegliere di ampliare e personalizzare la protezione tramite garanzie accessorie non interessate dall’obbligo, come le seguenti:

  • Copertura dei danni indiretti: protegge dai costi aggiuntivi che l’azienda può essere costretta a sostenere, ad esempio, a causa dell’interruzione delle attività in seguito a un disastro.
  • Perdita di profitti: assicura l’azienda contro l’impossibilità di generare guadagni dopo un evento catastrofico.

Sempre entro i limiti del massimale assicurato, che è proporzionale al premio pagato per l’assicurazione, dunque, “non ci dovrebbero essere esclusioni su fenomeni come alluvione e terremoto – commenta Sposato – che negli ultimi anni hanno rappresentato una vera calamità per il Paese”.

Quali casi potrebbero costituire un’eccezione, allora, per quanto riguarda l’ottenimento dei rimborsi? “Le franchigie e le cause di esclusione, presumibilmente, potrebbero prevedere l’esclusione di copertura assicurativa per tutti i casi di abusi edilizi, o mancato rispetto delle normative urbanistiche e speciali”, ha spiegato l’esperto.

Quali sono gli eventi catastrofali?

La polizza che le imprese hanno l’obbligo di stipulare protegge dai danni diretti causati a beni immobiliari nel caso in cui si verifichino eventi naturali quali:

  • Terremoti
  • Alluvioni
  • Frane
  • Inondazioni
  • Esondazioni

Le aziende sono obbligate ad assicurarsi entro il 31 marzo 2025 contro gli eventi appena menzionati, ma possono decidere di estendere la copertura anche ad altri eventi catastrofali disastrosi e scarsamente prevedibili, come trombe d’aria, grandine e incendi boschivi.

Leggi anche: Assicurazione eventi naturali e atmosferici: come funziona

Obbligo assicurazione eventi catastrofali: massimale, franchigia e premio

La normativa vigente che stabilisce l’obbligo per le aziende di stipulare la polizza contro eventi catastrofali disciplina tre elementi fondamentali di ogni contratto assicurativo, ovvero il massimale, la franchigia e il premio.

  1. Massimale: si tratta della somma massima che la compagnia assicurativa può erogare in caso di sinistro. La normativa sulla polizza obbligatoria contro gli eventi catastrofali stabilisce che il massimale debba essere pari ad almeno il 30% del valore delle immobilizzazioni materiali dell’azienda (ovvero, come anticipato, terreni, fabbricati, impianti, attrezzature e macchinari iscritti a bilancio). Prendiamo ad esempio un’azienda il cui bilancio annoveri immobilizzazioni materiali per un valore complessivo di 1 milione di euro – in questo caso il massimale della polizza dovrà corrispondere ad almeno 300.000 euro.
  2. Franchigia: si tratta della percentuale del danno subito che rimane a carico dell’azienda. Nella polizza obbligatoria per eventi catastrofali la franchigia non può essere superiore al 15% del valore dei beni assicurati. Ciò significa che, se un’azienda assicura beni per un valore di 500.000 euro, la franchigia massima sarà di 75.000 euro. I restanti 425.000 euro saranno coperti dall’assicurazione.
  3. Premio: nell’ambito di una polizza, il premio assicurativo è l’importo che l’azienda deve corrispondere all’assicuratore in cambio della copertura. L’importo del premio di una polizza eventi catastrofali deve essere calcolato in base al rischio cui è esposta l’azienda e, naturalmente, al tipo di copertura scelto. Tra i fattori in grado di influire sul costo della polizza rientrano la posizione geografica dell’impresa, la vulnerabilità ai disastri naturali (es. rischio sismico o alluvionale) e le caratteristiche specifiche del patrimonio immobiliare iscritto a bilancio.

“Occorre, comunque, tenere conto che le compagnie di assicurazione sono state coinvolte nell’iter legislativo, con l’intenzione di creare un pool di assicurazioni, come per l’assicurazione sulla responsabilità per il danno ambientale.

L’intento sarebbe quello di individuare di anno in anno, tra le compagnie di assicurazione aderenti, la compagnia incaricata di gestire i sinistri per la divisione del rischio”, precisa Sposato.

Assicurazione eventi catastrofali: pro e contro

Bisogna ancora capire quali saranno i limiti e le franchigie previste dalla polizza, ma “è evidente – afferma Sposato – che ci sono rischi legati alle esclusioni e ai massimali in termini di premio e indennizzo”.

“In tutta franchezza non vedo punti di forza, se non il vantaggio per le compagnie assicurative di emettere polizze che, nel rispetto della norma, assolvano all’obbligo di assicurazione per le imprese.

Per contro, i limiti saranno proprio nell’esiguità dell’indennizzo previsto commisurato all’entità del premio corrisposto all’assicuratore. Con ogni probabilità l’obbligo di assicurazione potrebbe tradursi per molte piccole imprese nel pagamento di un premio annuo irrisorio a fronte di una copertura assicurativa che rimborsi solo esigua parte dei danni”.

Cosa succede se non si stipula l’assicurazione eventi catastrofali?

In futuro la conformità all’obbligo di stipulare l’assicurazione contro eventi catastrofali diverrà un requisito fondamentale per l’ottenimento di fondi pubblici e incentivi economici riservati alle imprese.

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Al comma 102 della Legge 213/2023 si legge infatti che le aziende inadempienti, ossia quelle che non provvedano ad assicurarsi contro i rischi catastrofali entro il 31 marzo 2025 (o entro il 31 dicembre 2025, nel caso delle imprese della pesca e dell’acquacoltura), potrebbero trovarsi svantaggiate nell’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, comprese proprio quelle destinate alla ricostruzione o al supporto delle imprese in caso di eventi calamitosi.

Domande frequenti

Chi è destinatario del nuovo obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali?

L’assicurazione obbligatoria contro gli eventi catastrofali interessa imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, incluse imprese individuali, società di persone ed S.r.l. Sono esentati dall’obbligo solo gli imprenditori agricoli, per i quali la polizza resta facoltativa.

Che cos'è l'assicurazione obbligatoria contro le catastrofi?

È una polizza assicurativa che le aziende italiane devono stipulare per coprire i danni diretti ai beni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature) causati da eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Quando la polizza si intende obbligatoria?

L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, incluse imprese individuali, società di persone e società a responsabilità limitata (S.r.l.). L’obbligo non si applica agli imprenditori agricoli.

Qual è la scadenza per l'obbligo di assicurazione per calamità naturali?

La scadenza per stipulare la polizza è il 31 marzo 2025 per la maggior parte delle imprese. Tuttavia, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è prorogato al 31 dicembre 2025.

Cosa copre la garanzia catastrofi naturali?

La garanzia copre i danni diretti ai beni materiali delle imprese causati da eventi catastrofali riconosciuti dalla legge. I beni coperti includono:

  • Terreni e fabbricati (immobili utilizzati per l’attività aziendale)
  • Impianti e macchinari (attrezzature per la produzione e gestione operativa)
  • Attrezzature industriali e commerciali (strumenti e attrezzature di lavoro).

Quali sono i danni catastrofali che copre l'assicurazione?

La polizza copre i danni causati da eventi naturali come:

  • Terremoti
  • Alluvioni
  • Frane
  • Inondazioni
  • Esondazioni
    Le imprese possono estendere la copertura anche ad altri eventi, come trombe d’aria, grandine e incendi boschivi.

Quali sono le 2 tipologie di premio assicurativo per i rischi catastrofali?

Due tipi di coperture assicurative offrono protezione contro gli eventi atmosferici estremi: le polizze contro gli eventi atmosferici e quelle contro gli eventi catastrofali. Le prime coprono i danni a proprietà causati da eventi come neve, pioggia, uragani e bufere, mentre le seconde assicurano dai danni causati da eventi catastrofici, ovvero, secondo la Legge 213/2023, terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Quali sono le garanzie opzionali di eventi catastrofali?

Le aziende possono ampliare la protezione con garanzie accessorie, tra cui:

  • Copertura dei danni indiretti (ad es. costi aggiuntivi dovuti all’interruzione delle attività dopo un disastro)
  • Perdita di profitti (protezione contro la perdita di guadagni causata dall’evento catastrofico).

Quanto tempo hanno le imprese per sottoscrivere la polizza contro i rischi catastrofali?

Entro il 31 marzo 2025 per la maggior parte delle imprese.
Entro il 31 dicembre 2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura.

Gli imprenditori agricoli sono esentati dall’obbligo della polizza rischi catastrofali.

Quali sono i rischi catastrofali?

I rischi catastrofali individuati dalla Legge 213/2023, ovvero quelli coperti dalla polizza contro le calamità naturali obbligatoria per le imprese, sono terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Cosa si richiede alle imprese italiane in termini di assicurazione contro i rischi catastrofali entro il 31 marzo 2025?

Entro il 31 marzo 2025 quasi tutte le imprese italiane sono tenute a stipulare un’assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024. Questa polizza deve coprire i danni diretti ai beni immobili aziendali iscritti a bilancio causati da eventi naturali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. La normativa si applica alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, incluse le imprese individuali, le società di persone e le società a responsabilità limitata (S.r.l.). Gli imprenditori agricoli sono esentati dall’obbligo, mentre le imprese della pesca e dell’acquacoltura devono stipulare la polizza Cat Nat entro il 31 dicembre 2025.

Forbes Advisor informa i suoi lettori a scopo puramente educativo. Data l'unicità della situazione finanziaria di ciascun utente, i prodotti e i servizi da noi recensiti potrebbero non risultare adatti alle esigenze di ognuno dei nostri lettori. Non offriamo servizi di consulenza finanziaria, di advisory o di intermediazione, né raccomandiamo o consigliamo ai singoli di acquistare o vendere particolari azioni o titoli. Le informazioni relative alla performance di un asset finanziario possono subire variazioni rispetto al momento della loro pubblicazione. L’andamento registrato in passato da titoli e azioni non è indicativo rispetto al futuro.